L’Assindatcolf, l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, con il comunicato 1/08/2012, facendo seguito alla pubblicazione sulla G.U. del DLgs 109/2012, ha riassunto le condizioni che legittimano un datore di lavoro domestico che occupa uno straniero irregolare come colf, a presentare, a partire dal prossimo 15 settembre, apposita domanda di emersione.
Oltre ad avere alle proprie dipendenze da almeno tre mesi il lavoratore irregolare, il datore di lavoro deve aver portato a buon fine precedenti regolarizzazioni (se effettuate). Inoltre il datore di lavoro non deve aver riportato condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
La domanda di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre purchè il datore di lavoro, paghi il contributo forfettario di € 1.000,00, richieda al lavoratore un documento di riconoscimento in corso di validità (ad es.: passaporto o altro documento equipollente valido per l’espatrio) e la documentazione attestante la sua presenza in Italia almeno dal 31/12/2011(ad es.: visto di ingresso o certificato rilasciato da SSN).
Inoltre è necessario che il lavoratore non si trovi in uno dei casi di inammissibilità alla procedura previsti dall’art. 5 comma 13 del D.Lgs 109/2012.
Al momento della convocazione, il datore di lavoro deve esibire allo Sportello Unico tutta la documentazione inserita nella domanda di emersione (es. dichiarazione dei redditi, passaporto, ecc) ed effettuare la denuncia di assunzione all’INPS contestualmente alla stipula del Contratto di soggiorno.