Sanatoria colf e badanti: sanzionato il datore di lavoro che rinuncia prima della definizione
A cura della redazione
Il Ministero dell'interno, con la nota 29/10/2009 n.6466, ha precisato che trova applicazione il rigido regime sanzionatorio previsto dalla L. 102/2009 nei confronti del datore di lavoro che rinuncia alla regolarizzazione della colf o badante extracomunitaria clandestina, nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.
Infatti secondo la nota ministeriale il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione firmando presso lo Sportello Unico per l'immigrazione il contratto di soggiorno insieme al lavoratore e inviando all'INPS la comunicazione relativa all'assunzione.
Soltanto dopo aver definito la procedura il datore di lavoro potrà eventualmente recedere dal rapporto di lavoro domestico.
La rinuncia alla dichiarazione di emersione intervenuta nel corso della procedura (che verrà comunque ufficializzata con la convocazione del datore di lavoro) comporta l'archiviazione dell'istanza e la cessazione della sospensione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 1ter cc. 8-9 della predetta Legge.
Se invece la rinuncia alla regolarizzazione è dovuta a causa di forza maggiore (come ad esempio il decesso della persona da assistere) allora è consentito il subentro anche modificando il rapporto di lavoro (ad esempio la famiglia non ha più bisogno di una badante, ma di una colf).
Se al datore di lavoro deceduto non subentra un altro familiare il lavoratore extracomunitario potrà comunque ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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