Con la circolare congiunta n. 10, del 10 agosto 2009, il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Interno ha fornito le istruzioni operative per la regolarizzazione dei  cittadini extracomunitari impegnati in attività di sostegno alla famiglie, così come stabilito dalla L. 102/2009. Anche l'INPS, contestualmente alla circolare interministeriale in commento, è intervenuto per diffondere le istruzioni operative per la sanatoria, sempre relativa al lavoro domestico, con riferimento ai soli lavoratori italiani e comunitari.
Qui di seguito indichiamo le novità introdotte dalla circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero dell'Interno:
SOGGETTI INTERESSATI
La dichiarazione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:
- cittadini italiani;
- cittadini comunitari;
- cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del TU per l'immigrazione nonché cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario.
La dichiarazione può essere presentata solo a favore di lavoratori extracomunitari che, alla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza così come indicato dalla L. 102/2009.
DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dall'1/9/2009; per tali dichiarazioni non sono state fissate quote massime.
La circolare sottolinea che non potranno essere presentate più di 3 dichiarazioni per datore di lavoro ovvero:
- n. 1 colf per nucleo familiare, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno della famiglia e l'attestazione del possesso di un reddito non inferiore a 20.000 euro in caso di famiglia composta da un solo percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non superiore a 25.000 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito. Tale documentazione dovrà essere presentata allo Sportello Unico, pena l'inammissibilità della domanda;
- n. 1 o n. 2 badanti, per nucleo familiare, per l'assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, purché venga prodotta una certificazione, da consegnare allo Sportello Unico per l'immigrazione, rilasciata dalla struttura sanitaria che attesti la sussistenza della limitazione all'autosufficienza della persona per cui si richiede assistenza al momento in cui è sorto il rapporto con l'extracomunitario, solo per quei cittadini per i quali non è stata già riconosciuta l'invalidità, per i quali sarà necessario esibire solamente la documentazione relativa all'accertamento dell'invalidità civile rilasciata dalle Commissioni sanitarie;
- contributo forfetario: in entrambi i casi sopra riportati è previsto il pagamento di un contributo forfetario pari a 500,00 euro da versare, per ciascun lavoratore, tramite il "Modello F24 - versamenti con elementi identificativi" presso gli sportelli bancari, le poste o on-line tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con il cittadino extracomunitario, dovrà essere presentata, da parte del datore di lavoro, esclusivamente in forma telematica, allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la prefettura UTG competente per luogo ove si svolge detto rapporto. La data della dichiarazione coincide con quella indicata nella e-mail che il sistema informatico invierà all'indirizzo di posta elettronica associato all'utente e la relativa ricevuta sarà disponibile all'interno del sito web, nell'elenco delle domande inviate. Copia di tale ricevuta, la quale sarà resa disponibile nell'arco di 72 ore, dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione. Tale ricevuta presenterà codici univoci di identificazione che permetteranno di verificare l'autenticità dei dati presenti.
PROCEDIMENTO PRESSO LO SPORTELLO UNICO
Lo Sportello Unico riceverà le domande a partire dal 1° ottobre 2009, nel rispetto dell'ordine cronologico e verificherà che siano stati rispettati i requisiti relativi al numero di domande consentite dalle legge. Successivamente acquisisce, insieme alla Questura, il parere sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario. In ultimo convoca le parti e verifica la corrispondenza delle dichiarazioni informatiche con la documentazione cartacea; acquisisce copia della certificazione medica per le domande di assistenza alla persona; verifica la sussistenza del requisito reddituale (20.000 euro per i nuclei composti da una sola persona avente reddito e 25.000 euro per i nuclei composti da più persone che producono reddito); verifica l'avvenuto versamento del contributo forfetario pari a 500,00 euro; verifica il codice identificativo della marca da bollo (da 14,62 euro).
Al termine della procedura di verifica viene stipulato il contratto di soggiorno con sottoscrizione del modello da parte del datore di lavoro e consegna del modello 209 da presentare per la richiesta del permesso di soggiorno. Le domande presentate senza documentazione saranno rigettate, le domande incomplete potranno essere integrate con la documentazione richiesta dagli Uffici. Nel caso di rigetto della domanda il contributo di 500,00 euro non sarà restituito.
La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico o di assistenza della persona già presentate per il medesimo lavoratore, ai sensi del DPCM 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio nazionale.
Durante il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della legge fino alla costituzione del rapporto saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori extracomunitari, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e quelli a carico dei datori di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, al fine di illustrare in modo semplice e diretto, le novità in materia di sanatoria per colf e badanti, ha pubblicato sul proprio sito una brochure riassuntiva delle principali novità e degli adempimenti da sostenere. La medesima brochure è allegata alla notizia.