SAN.ARTI., con la circolare n. 2 del 5 febbraio 2018, ha ricordato che, in data 3.12.2017, è stato raggiunto l’Accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – Sezione Artigiana Autotrasporti Merci per i dipendenti delle imprese del settore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e per i dipendenti delle imprese associate alle Organizzazioni datoriali firmatarie del suddetto rinnovo. In materi di assistenza sanitaria integrativa, si è convenuto che, a decorrere dalla competenza di dicembre 2017, è dovuta la contribuzione al Fondo SAN.ARTI. per i lavoratori a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché per i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi. Il versamento non è dovuto nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo, a carico azienda, è pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. Il versamento relativo alla competenza di dicembre 2017 è da effettuare entro il 16 gennaio 2018. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e la mancata iscrizione e il mancato versamento al Fondo determinano l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione” (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità. Inoltre, l’azienda che omette il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è obbligata a garantire ai lavoratori non iscritti le medesime (in qualità e quantità) prestazioni sanitarie erogate dal Fondo Nazionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.