L’INPS, con il messaggio 2 dicembre 2014, n.9305, ha esonerato dalla presentazione di una nuova domanda di pensione al fine di rientrare nella sesta salvaguardia (L. 147/2014) coloro che, avendo inoltrato alla competente DTL istanza di accesso alla quarta salvaguardia (art.11bis L. 124/2013), pur essendo in possesso di un provvedimento di accoglimento, non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia in quanto esclusi dal contingente numerico.

Saranno invece tenuti ad inoltrare una nuova istanza entro il 5 gennaio p.v. i soggetti che non hanno presentato la domanda di accesso alla quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato la domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa direzione.