L’Inps, con la circolare n. 76 dell’8 maggio 2013, ha riepilogato le disposizioni normative relative alla cosiddetta “Salvaguardia” intervenute fino ad oggi.
In particolare:
- Prima salvaguardia (65.000) ex art. 24, commi 14 e 15, della L. 214/2011. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto 201 del 2011 continuano ad applicarsi:
1) ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
2) ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004;
3) a varie categorie di lavoratori elencate nel comma 14 stesso, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;
- Seconda salvaguardia (55.000) ex art. 22, comma 1, della L. 135/2012. L'Inps provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento.
Inoltre, si rileva che è in corso il riesame delle posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria e rimasti esclusi dal beneficio della salvaguardia “65.000”, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia “55.000”;
- Terza salvaguardia (10.130) ex art. 1, comma 231 e ss., della L. 228/2012. I lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 che intendano usufruire del beneficio della salvaguardia, devono presentare istanza alla DTL competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale 21.3.2013.
I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data devono presentare istanza di accesso a tale beneficio all’Inps, anche in tal caso entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra.