Salvaguardati con assegno straordinario: fino a 62 anni nel Fondo di solidarietà
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 19/12/2012 n.20944, ha precisato che i lavoratori che stanno fruendo dell’assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà e che intendono accedere alla pensione con le vecchie regole (così come previsto dal DL 201/2011 convertito in L. 214/2011), dovranno permanere negli stessi Fondi fino almeno all’età di 62 anni e che i maggiori oneri derivanti dal differimento saranno a carico delle esodanti.
Infatti il DM 1/06/2012, che ha fissato in 17.710 unità il contingente numerico dei lavoratori percettori dell’assegno straordinario interessati ad accedere alla pensione con le vecchie regole, ha anche disposto che i lavoratori, per i quali è stato previsto da accordi collettivi il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà anche se maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011, continuino a rimanere a carico dei Fondi di solidarietà fino al compimento di almeno 62 anni di età anche se maturano prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso alla pensione previsti antecedentemente la data di entrata in vigore del DL 201/2011.
Pertanto per soddisfare la predetta condizione dei 62 anni, i Comitati amministratori dei Fondi possono deliberare il prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario anche oltre il limite di durata massima di permanenza del lavoratore nel Fondo prevista dai rispettivi regolamenti di settore (ad esempio 60 mesi per quello del credito).
Il messaggio ribadisce che la data di cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia è il 31 dicembre 2012.
Pertanto le domande di liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, finalizzate al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti la L. 214/2011 dovranno essere definiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013.
L’INPS ricorda infine, richiamando i messaggi 4465/2005 e 18008/2005 (emanati dopo la sentenza della Corte di Cassazione 9492/2004), che i beneficiari dell’assegno straordinario titolari anche dell’assegno di invalidità o di pensione di invalidità, non possono essere ammessi, quando scadrà l’assegno straordinario, a fruire della pensione di anzianità.
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