La Commissione europea ha approvato il Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 che eleva dal 1° gennaio 2024 da 200.000 a 300.000 euro l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica nell’arco di tre anni.

Il periodo triennale da prendere in considerazione è mobile, Quindi per ogni nuova concessione di aiuti de minimis si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nel triennio.

Il nuovo massimale si applica alle imprese, intendendo per tali qualsiasi entità, sia persona fisica che giuridica, che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, indipendentemente dalla data di erogazione.

Il massimale di 300.000 euro si applica a prescindere dalla forma di aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

Inoltre il Regolamento prevede che gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

Se viene superato il massimale, i nuovi aiuti non beneficiano delle disposizioni più favorevoli previste dal Regolamento UE.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

Invece in caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Infine si segnala che gli aiuti de minimis concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.