L’Inps, con la circolare n. 70 dell’11 aprile 2017, ha fissato, per il corrente anno, gli importi dei salari medi e convenzionali da prendere a riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche per malattia, maternità e tbc.

Gli importi sono relativi ai seguenti lavoratori:

– lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto: la retribuzione giornaliera rimane fissata in euro 47,68;

– lavoratori agricoli a tempo determinato: la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale fissato per il 2017 in euro 42,41;

– compartecipanti familiari e piccoli coloni: l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e TBC avviene, in via temporanea e salvo conguaglio, sulla base delle retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2016 ai fini previdenziali. Le prestazioni economiche di maternità/paternità sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Il reddito applicabile per l’anno 2017 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà reso noto dall’INPS. Nel frattempo sarà utilizzato temporaneamente, salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2016 pari a euro 56,52;

– lavoratori italiani all’estero in paesi extracomunitari: le retribuzioni convenzionali sono quelle fissate con il DM 22/12/2016;

– colf italiane e straniere: l’indennità per il congedo di maternità è calcolata sulle seguenti retribuzioni convenzionali orarie: 6,97 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 7,88; euro 7,88 per quelle da 7,88 a 9,59, euro 9,59 per quelle oltre 9,59; euro 5,07 per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali;

– lavoratrici autonome: l’indennità di maternità è calcolata sulla retribuzione giornaliera di euro 42,41 per le lavoratrici agricole; 47,68 euro per le artigiane e per le commercianti, 26,49 euro per le pescatrici;

– lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (liberi professionisti): le prestazioni economiche si calcolano sul minimale di reddito pari a euro 15.548,00 cui si applica la contribuzione del 25,72%. Il contributo mensile è pari pertanto a euro 333,25. Per quanto riguarda la degenza ospedaliera l’importo varia a seconda dei mesi di degenza. L’indennità è calcolata su euro 274,86 e corrisponde per ogni giornata indennizzabile a euro 21,99 (da 3 a 4 mesi di accredito); 32,98 (da 5 a 8 mesi) e 43,98 euro (da 9 a 12 mesi);

– assegni di maternità concessi dai comuni: l’importo è pari a euro 1.694,45 su base annua (338,89 euro/mese) e l’ISEE per i nuclei familiari con 3 componenti è pari a euro 16.954,95;

– l’importo dell’assegno di maternità dello Stato è pari a euro 2.086,24.