La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 15 del 29 dicembre 2015, ha chiarito che, in analogia a quanto precisato nell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, comporta l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.