L’Agenzia delle entrate-riscossione, sul proprio sito internet, ha riepilogato le fasi successive alla scadenza del 31 luglio u.s., termine ultimo per pagare la prima o unica rata della c.d. rottamazione delle cartelle.

Più precisamente dopo il pagamento della prima o unica rata, sono revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata e può essere richiesta (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l’apposito modulo, la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.

Invece, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata la Definizione agevolata non produce effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

In questo caso inoltre non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata.

L’Agenzia ricorda anche che possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, la stessa Agenzia comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

Analogamente se non vengono pagate le rate successive alla prima, oppure vengono pagate solo in parte o tardivamente. Anche in questo caso si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione. Inoltre è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata.

In questo caso i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

Infine se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato il rigetto della domanda di Definizione agevolata in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione. Invece in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute; mentre in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.