L’INPS, con il messaggio 23/01/2018 n.322, ha sostituito il precedente messaggio n. 142/2018, con il quale aveva riepilogato le varie possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, attualmente vigenti dopo le modifiche apportate dal DL 148/2018 (L. 172/2017) all’art. 6 del DL 193/2016 (L. 225/2016), ed in presenza delle quali è comunque possibile rilasciare il DURC, in quanto erano state indicate erroneamente le varie scadenze di pagamento.

Più precisamente, relativamente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e ai carichi compresi nei piani di dilazione in essere alal data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente entro il 30 giugno 2018 l’importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate ed entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare:

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;

- nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all’80% delle somme complessivamente dovute;

- entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Si evidenzia che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporterà l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata e quindi la mancata ammissione alla stessa.

Mentre, relativamente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 l’iter della nuova definizione prevede:

- entro il 31 marzo 2018, limitatamente ai carichi di cui al n. 3, la trasmissione da parte dell’Agente al contribuente dell’informazione sulla posizione debitoria definibile (art. 6, comma 3, del decreto legge n. 193/2016);

- entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell’Agente al contribuente dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse;

- il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo secondo le seguenti scadenze: luglio 2018; settembre 2018; ottobre 2018; novembre 2018; febbraio 2019.

In riferimento ai soli carichi affidati all’Agente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la nuova definizione, nel caso di carichi interessati da dilazione, può essere esercitata dal contribuente anche se non risultino adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione.

Il nuovo calendario con le varie scadenze di pagamento è utile per comprendere il periodo durante il quale può essere rilasciato il DURC. Infatti la posizione dell’azienda verrà considerata regolare nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.