L’Agenzia delle entrate-Riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che se è stata presentata la domanda per la “Rottamazione-ter” entro il 30 aprile u.s., le prime due rate dovevano essere versate entro il 30 settembre ed il 2 dicembre, mentre le prossime scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente ha ricevuto i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento. Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi.

Per coloro che sono rientrati automaticamente nella "rottamazione-ter" la prima rata e la seconda sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.

Le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020.

Per chi ha presentato la domanda entro il 31 luglio per l’adesione alla "rottamazione-ter", il debito è estinto in un'unica soluzione (con scadenza di pagamento al 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione che prevede: fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la "rottamazione-bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Infine l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della "rottamazione-ter" per i quali il piano dei pagamenti risulta in regola, non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo e non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede inoltre che, vengano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.