L’Agenzia delle entrate – riscossione, con il comunicato stampa dell’11 novembre 2019, ha ricordato che è disponibile sul proprio portale il servizio web ContiTu che consente di scegliere, in pochi passaggi e in autonomia, quali degli avvisi o cartelle contenuti nella “Comunicazione” si vogliono effettivamente pagare.

Ad esempio, chi ha chiesto la “rottamazione” per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, può scegliere i debiti che intende definire e ContiTu fornirà un  nuovo  totale  e  i  relativi  bollettini  indispensabili per poter saldare i debiti prescelti. Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” che non saranno oggetto di versamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere -come prevede la legge -le azioni di recupero. Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati.

Il Comunicato ha anche ricordato che entro il 2 dicembre p.v. (la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata del sabato, slitta al lunedì successivo) i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-ter o al Saldo e stralcio delle cartelle dovranno versare la rata prevista dal loro piano dei pagamenti.

Rientrano nel “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi.  La “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

In particolare sono chiamati al versamento entro il 2 dicembre i contribuenti che hanno aderito al saldo e stralcio e i ritardatari della rottamazione ter, ossia chi ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio u.s. per presentare la domanda.

A questi si sono aggiunti anche i contribuenti che hanno mancato l’appuntamento della prima rata fissato allo scorso 31 luglio e per i quali il Decreto fiscale (DL 124/2019) prevede la possibilità di rientrare tra i benefici previsti dalla rottamazione saldando prima e seconda rata entro il 2 dicembre.

Entro questa data dovrà avvenire il pagamento anche della seconda rata della rottamazione ter per i contribuenti che hanno versato la prima entro il 31 luglio scorso.

L’Agenzia delle entrate ricorda infine che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista dalla legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà più essere rateizzato e la riscossione verrà ripresa.