L’Agenzia delle entrate – Riscossione, ha riepilogato sul proprio sito internet le fasi successive al termine del 15 maggio u.s. entro il quale era necessario aderire alla definizione agevolata delle cartelle relative al periodo 2000-2017.

In particolare a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una Comunicazione entro il 30 giugno p.v..

Se la domanda viene accolta, detta comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento; mentre, in caso di diniego, al contribuente verranno comunicate le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Successivamente sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione, ricorda anche che a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, verrà inviata una comunicazione entro il 30 settembre 2018.

In questo caso il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018; il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.

Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.