L’INPS, con il messaggio 27/02/2012 n.3338, ha precisato che dal 1° gennaio u.s. anche per le iscrizioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori bulgari e rumeni relativi ai settori che fino al 31 dicembre 2011 non erano liberalizzati, ai fini della copertura previdenziale e assistenziale, non è più necessaria l’esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione.
L’intervento dell’Istituto previdenziale fa seguito alla circolare congiunta 728 del 3 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e del Ministero dell’interno, con la quale è stato reso noto che il Governo italiano ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, il regime transitorio che limitava dal 2007 l’accesso al mercato del lavoro subordinato nei confronti di lavoratori romeni e bulgari.
Pertanto dal 1° gennaio 2012 il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro con un cittadino bulgaro o romeno potrà effettuare l’iscrizione presso la sede INPS territorialmente competente ai fini previdenziali e assistenziali senza particolari formalità, anche se le assunzioni avvengono in settori o per professionalità diverse da quelli “privilegiati”: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alal persona (colf e badanti), edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato (art. 27 T.U. immigrazione), lavoro stagionale e settore marittimo.