Rol: il termine ultimo di godimento disciplinato dalla contrattazione aziendale
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 9044 del 3 giugno 2011, ha precisato che il termine ultimo di godimento dei permessi per riduzione orario di lavoro (rol), cui si collega l’insorgenza della relativa obbligazione contributiva (entro il 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso), può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, di livello nazionale o aziendale, che da quella individuale.
Si ricorda, inoltre, che non è obbligatoria la registrazione sul LUL della valorizzazione previdenziale dei rol scaduti e non goduti. L’unica annotazione obbligatoria sul Libro Unico, riconducibile all’obbligazione contributiva riferita ai rol, è quella relativa alla trattenuta contributiva effettuata al dipendente al momento della corresponsione delle somme.
Quindi, se il datore di lavoro assolve solo l’obbligo contributivo, non si applica alcuna trattenuta al dipendente, mancando l’erogazione della somma corrispondente che, appunto, non troverà valorizzazione nel LUL.
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