L’INPS, con la circolare n. 92 dell’8 luglio 2011, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione di orario (ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.
In particolare, in presenza di una previsione contrattuale collettiva (nazionale o aziendale) ovvero di un accordo individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei ROL e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di un’indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva e la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.
I relativi adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Ai fini del versamento, i datori devono:
-    sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza;
-    inserire il relativo ammontare nell’elemento “Imponibile” presente nella sezione individuale del flusso UniEmens.
Se, in seguito all’adempimento dell’obbligazione contributiva, i permessi in esame vengono effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato.