Rol ed ex festività: mancato godimento e obbligazioni contributive
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 92 dell’8 luglio 2011, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione di orario (ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.
In particolare, in presenza di una previsione contrattuale collettiva (nazionale o aziendale) ovvero di un accordo individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei ROL e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di un’indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva e la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.
I relativi adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Ai fini del versamento, i datori devono:
- sommare l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza;
- inserire il relativo ammontare nell’elemento “Imponibile” presente nella sezione individuale del flusso UniEmens.
Se, in seguito all’adempimento dell’obbligazione contributiva, i permessi in esame vengono effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato.
Riproduzione riservata ©