RLS: ancora chiarimenti sulla loro nomina nell’ultimo interpello
A cura della redazione
Con Interpello n. 4 del 26 Giugno 2023, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito posto dalla “COBAS - Lavoro Privato” in merito all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro.
Cosa tratta?
L’interpello n. 4 del 26 Giugno 2023 riguarda il quesito posto da “COBAS - Lavoro Privato”, in merito “all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro, in particolare:
1. Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?
2. Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.”
La Commissione nel dare una risposta ha citato i seguenti articoli del D. Lgs. 81/08, quali:
- Art. 2 “Definizioni”, comma 1 lett. i) e t) secondo cui il RLS è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” mentre per “unità produttiva” si intende lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
- Art. 12 che descrive cosa si intende per “interpello”;
- Art. 47, commi 2 e 5 secondo cui il RLS è eletto o designato in tutte le aziende, o unità produttive e che “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
- Art. 47, comma 7 che definisce il numero minimo di RLS da eleggere o designare nelle unità produttive.
In conclusione la Commissione, sottolineando che la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche, afferma che la normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
Quando entra in vigore
L’interpello, pubblicato in data 26 Giugno 2023, non prevede delle date di applicazione delle indicazioni in esso contenute ma rappresenta un’importante linea di indirizzo interpretativa per tutte le figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro.
Indicazioni operative
Visto l’argomento attenzionato, è sempre utile fare un riepilogo in merito alla figura del RLS.
Il RLS è eletto o designato in tutte le unità produttive:
· in quelle che occupano fino a 15 lavoratori, è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
· in quelle con più di 15 lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il 28 Aprile.
In ogni caso il numero minimo dei RLS è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle elencate all’articolo 50 del D. Lgs. 81/08 mentre per quanto riguarda il percorso formativo si rimanda all’articolo precedentemente pubblicato.
Vale la pena ricordare che la mancata elezione o designazione non è sanzionata dal Testo Unico in quanto non si configura come un obbligo del Datore di Lavoro ma come un diritto / dovere dei lavoratori.
Si rimanda all’interpello in allegato per tutti i dettagli.
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