Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che entrerà in vigore il 13 febbraio 2025. Il RENTRI rappresenta una importante novità nel sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia. La digitalizzazione dei documenti e la riduzione del numero di soggetti obbligati dovrebbero contribuire a migliorare l'efficacia del sistema e a ridurre i costi di gestione.La digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti: il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione dei rifiuti e il MUD dovranno essere compilati e trasmessi in formato digitale. Saranno obbligati a iscriversi al RENTRI solo i soggetti che producono, trasportano, trattano o intermediano rifiuti pericolosi o non pericolosi. Il RENTRI è già in fase di sperimentazione dal 1 gennaio 2024, al fine di verificare l'applicabilità e la tenuta del sistema.

Cosa tratta:

Il 21 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto direttoriale n.251 del 19 dicembre 2023, che definisce nel dettaglio le procedure previste dall’ art. 21 comma 1, lett. D del Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023 (Modalità di compilazione dei nuovi modelli di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto).

Il decreto direttoriale, è stato pubblicato sul portale RENTRI e rientra a pieno titolo tra quelli previsti dal cosiddetto Decreto RENTRI (DM 59/2023).

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:

a) Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

b) I produttori di rifiuti pericolosi;

c) Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d) I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

e) I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Gli obblighi di utilizzo sono fissati per il 13 febbraio 2025, data in cui sarà obbligatorio iscriversi ed utilizzare il sistema, (di seguito si riporta una sintesi degli obblighi). Le aziende obbligate avranno quindi tutto il tempo necessario per formare gli incaricati alla compilazione e tenuta dei registri, così come all’emissione e gestione dei formulati e/o del MUD.

Tutte le scadenze sono state fissate dal decreto direttoriale del 22 settembre 2023 e riguardano :

  1. entrata in vigore dei nuovi registri di carico e scarico dei rifiuti
  2. entrata in vigore dei nuovi formulari di identificazione rifiutile regole di iscrizione delle imprese obbligate.

Con l’ultimo decreto direttoriale n. 251, vengono dettagliate le istruzioni per:

  1. compilazione del nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (allegato 1)
  2. compilazione del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti (allegato 2)

Resta chiaro e ribadito che la data ultima di decorrenza dell’ obbligo di utilizzo è fisata per il 13 febbraio 2025.

Rimane la possibilità di utilizzare il registro cartaceo. Dovrà essere necessariamente reperito e stampato utilizzando il format che sarà reso disponibile sul portale del RENTRI.

Rimane anche l’obbligo di vidimazione da parte della CCIAA, prima dell’ utilizzo.

Tutti i soggetti obbligati all’ iscrizione al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ( ed entro il 13 febbraio 2025) dovranno utilizzare il registro in formato digitale, dal momento in cui saràperfezionata l’iscrizione.

Ma quali sono le aziende obbligate e le relative scadenze?

hiaro, ma non semplicissimo, di seguito si riporta un breve riassunto.

Tipo Azienda Obbligo iscrizione al RENTRI

Obbligo Tenuta registri in formato digitale

Obbligo Emissione FIR in formato digitale
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 dal 13/02/2025 dal 13/02/2026
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 dalla data di iscrizione al RENTRI dal 13/02/2026
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 dalla data di iscrizione al RENTRI dal 13/02/2026


Nel decreto in oggetto vi sono ulteriori specifiche inerenti gli aspetti più tecnici:

  1. Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico  suddivise in diverse sezioni (Produttori, Impianti di trattamento dei rifiuti, Trasportatori, Intermediari o commercianti di rifiuti senza detenzione)
  2. Il modello di formulario di identificazione dei rifiuti si compone di tre moduli: (Modulo “base” da utilizzare nei trasporti ordinari, Modulo aggiuntivo per il trasporto intermodale, e un ulteriore Modulo (aggiuntivo) per la microraccolta)

Novità anche per il nuovo modello di formulario da usare su supporto cartaceo. A partire dal 13 febbraio 2025, dovrà essere generato già vidimato esclusivamente dal portale del RENTRI, previa registrazione dell’impresa.Il modulo sarà scaricato quindi già provvisto di codice univoco di vidimazione, e non sarà più in 4 copie ma semplicemente duplicato con fotocopie.

A partire dal 13 febbraio 2026 anche il  modello di formulario per il trasporti dei rifiuti sarà obbligatoriamente solo digitale. E’ prevista infine una fase di sperimentazione che è già partita il 1 gennaio 2024 e che oltre a verificare l’applicabilità e la tenuta del sistema, potrà comunque portare a miglioramenti, integrazioni e modifiche. Non si esclude quindi  che vi saranno ulteriori variazioni prima della data di effettiva obbligatorietà.