L’INPS con la circolare 3/12/2010 n.155,  ha riepilogato le novità introdotte dalla Legge 183/2010 (c.d. collegato lavoro) in materia di permessi riconosciuti al lavoratore per assistere familiari portatori di handicap in situazione di gravità.
Essenzialmente le modifiche apportate al testo della Legge 104/1992 hanno riguardato: il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto, il diritto del lavoratore di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, la decadenza dalla fruizione dei permessi in caso di accertamento dell’insussistenza delle condizioni.
Relativamente al requisito soggettivo, la circolare dell’INPS sottolinea che originariamente il lavoratore dipendente poteva fruire dei predetti permessi per assistere il coniuge oppure il parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap.
Il nuovo disposto normativo invece prevede che il lavoratore dipendente possa ottenere i permessi ex lege 104/1992 soltanto per i parenti e gli affini entro il secondo grado, oltre al coniuge.
E’ in ogni caso possibile fruire dei permessi anche per i parenti e gli affini entro il terzo grado soltanto se i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave hanno compiuto i 65 anni di età oppure se di età inferiore sono anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure risultano deceduti o mancanti, dove con quest’ultima espressione si intende non solo la situazione di assenza naturale e giuridica, ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (come ad esempio il divorzio, la separazione legale, l’abbandono ecc.).
La legge 183/2010 ha inoltre esteso la possibilità di beneficiare dei tre giorni di permesso mensili anche ai parenti e agli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave. Questa possibilità spetta anche al genitore in alternativa al prolungamento del congedo parentale o delle due ore di permesso al giorno previsti dal DLgs 151/2001, dato che è stata eliminata la frase “successivamente al compimento del terzo anni di età del disabile” ex art. 33, c.3, L. 104/1992. L’unica differenza con gli altri due benefici è che i tre giorni di permesso possono essere fruiti dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave (quindi anche durante il periodo di maternità obbligatoria).
Viene introdotta una deroga alla regola del referente unico secondo cui i permessi vengono riconosciuti ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona. Infatti  ai genitori anche adottivi di figli con disabilità grave è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente sempre comunque nel limite di tre giorni al mese per ogni soggetto disabile.
In merito invece al requisito oggettivo, l’INPS sottolinea che la persona in situazione di disabilità grave non deve essere ricoverata a tempo pieno, intendendosi per tale il ricovero per tutte le 24 ore della giornata presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Anche in presenza del ricovero, i permessi sono comunque riconosciuti se il disabile ha la necessità di recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per visite o terapie, oppure se il disabile si trova in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine oppure se si tratta di minore per il quale la struttura ospedaliera richiede l’assistenza di un genitore o familiare.
Inoltre per fruire dei permessi non sono più richieste la continuità e l’esclusività dell’assistenza oltre alla convivenza con la persona disabile.
L’altra importante novità riguarda la sede di servizio. Il nuovo testo di legge prevede che il lavoratore abbia diritto di sceglie ove possibile la sede di lavoro più vicina non più al proprio domicilio, ma a quello della persona da assistere.
Per le istanze presentate prima del 24/11/2010 e non ancora istruite, l’INPS fa sapere che verranno riesaminate alla luce delle nuove disposizioni.
Infine in merito alla decadenza del beneficio in caso di mancata comunicazioni della variazioni delle condizioni, l’INPS ricorda che le situazioni che possono far venire meno la fruizione dei permessi se non tempestivamente comunicati sono: l’eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile, la revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità, le modifiche ai periodi di permesso richiesti e l’eventuale decesso del disabile.