La Legge di Bilancio 2023, all’art.1 cc. 342 – 354, rivede la norma contenuta nell’art. 54-bis del DL 50/2017 relativa al lavoro occasionale, da un lato estendendo il ricorso a tali prestazioni e dall’altro sostituendo la regolamentazione in origine prevista per il settore agricolo con una disciplina transitoria valida per il biennio 2023 e 2024.

Il rilancio delle prestazioni occasionali

Entrando nel dettaglio delle modifiche apportate dal legislatore, si prevede un ampliamento della possibilità di acquisire le prestazioni occasionali, elevando da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore.

Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

La norma poi stabilisce che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Si prevede, inoltre, che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale si applichi agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a dieci, anziché cinque. In precedenza, infatti, il divieto interessava gli utilizzatori con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato. Tale soglia è elevata a dieci dalla Legge 197/2022. Detto limite trova applicazione anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.

A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare che il testo originario dell’art. 54-bis, c. 14 del DL 50/2017 consentiva ai medesimi operatori del settore del turismo di ricorrervi anche in deroga al limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato a condizione che alle proprie dipendenze avessero fino a otto lavoratori (a tempo indeterminato o determinato) e purché le prestazioni fossero rese dai seguenti soggetti: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

La riforma del lavoro occasionale in agricoltura

Le novità di maggior risalto però sono quelle che interessano il settore agricolo.

Infatti si prevede la soppressione delle disposizioni sul lavoro occasionale per questo settore. E’ quindi abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo per il lavoratore che erogava prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Tuttavia si prevede una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività stagionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. La norma indica i soggetti a cui si rivolge in via principale la disciplina transitoria sulle prestazioni occasionali in agricoltura. Si tratta diersone disoccupate nonché percettori di NASPI o DIS-COLL ovvero percettori di ammortizzatori sociali, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Inoltre il datore di lavoro agricolo ha l’obbligo di comunicare il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato al Centro per l’impiego. Nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

La Legge di Bilancio stabilisce anche che il ricorso alla prestazione occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, purchè stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il compenso sulla base delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

La norma prevede che il compenso erogato per le prestazioni di lavoro occasionale sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo status di disoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione ed è cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Si prevede anche che il datore di lavoro sia tenuto ad informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 152/1997 (che si ricorda è stato riformato dal D.lgs. 104/2022, c.d. Decreto Trasparenza), con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego.

Il datore di lavoro deve anche effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità che saranno stabilite da INPS e INAIL.

La norma infine introduce un regime sanzionatorio in caso di violazione delle nuove disposizioni da parte dei datori di lavoro agricolo. Più precisamente si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni e dispone l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione relativa all’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura della diffida.