- I commi 3, 4 e 4bis dell'art. 11 del DLgs 47/2000 e successive modificazioni, hanno stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2001, quanto segue:

a - sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto deve essere applicata un'imposta sostitutiva dell'11%, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione (l'imposta va imputata a riduzione dal fondo TFR)

b - nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso il 2001, il datore di lavoro sostituto d'imposta deve versare un acconto dell'imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente ovvero in alternativa, se più favorevole, delle rivalutazioni previste dell'anno in corso. L'acconto va versato entro il 16 dicembre dell'anno di maturazione della rivalutazione.

c - ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva (sia l'acconto sia il saldo) può essere utilizzato il credito d'imposta di cui all'art. 3, c. 213, della legge 662/96 (anticipo imposta sui TFR).

Detta modalità di utilizzo, senza alcun limite d'importo, è aggiuntivo a quello ordinario già previsto dalla medesima L. 662/96 (9,78% o aliquota più elevata dei TFR liquidati).

Si ritiene che l'utilizzo possa avvenire mediante scomputo così come avviene per quello ordinario.

I codici tributo per il versamento sono stati istituiti dalla Ris. Min fin. 87E/2001, in particolare:

- 1712 per il versamento dell'acconto;

- 1713 per il versamento del saldo.

Se il TFR è corrisposto da un datore di lavoro non sostituto d'imposta, l'imposta sostitutiva dell'11% è versata direttamente dal soggetto percettore le somme di fine rapporto con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui il TFR è erogato (anche a titolo di anticipazione) e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Il versamento deve essere eseguito utilizzando il codice tributo 1714.

Il 17 dicembre 2001 (il giorno 16 cade di domenica) scade il termine per effettuare il primo versamento in acconto dell'imposta sostitutiva da parte dei datori di lavoro sostituti d'imposta.

L'ammontare sarà così determinato:

 

Rivalutazione calcolata nel 2001 sui TFR maturati a tutto il 1999

 

Rivalutazione calcolata in via presuntiva sui TFR maturati a tutto il 2000

 

 

 

 

 

   

Sull'ammontare più favorevole si calcolerà il 90% dell'imposta sostitutiva

(rivalutazione) x 90% x 11% = acconto imposta sostitutiva

 
 

 

 

 
 

Meno credito d'imposta di cui all'art. 3, c. 213, L. 662/96

 

 

 

 
 

Uguale importo da versare utilizzando il codice tributo 1712