Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero del lavoro, due decreti datati 22 maggio 2012, con cui sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale che quest’anno non vengono più fatte decorrere come di consueto dal 1° luglio ma dall’1.1.2012.   
Per il settore industria, la retribuzione media giornaliera è fissata in € 73,88 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella misura di € 15.514,80 e di € 28.813,20.    
Per il settore agricoltura, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in € 23.414,89. La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, è fissata sempre dal 1° gennaio 2012 in € 15.514,80 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.    
Gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione pari a 1,0568 si ottengono i seguenti importi: 359,05 euro (inabilità dal 50% al 59%); 501,02 (dal 60% al 79%); 860,15 (dall’80% all’89%); 1.219,25 euro (dal 90% al 100%) e infine 1.730,09 euro (100% + a.p.c.).