Rivalutazione delle prestazioni economiche nei settori agricoltura e industria 2009
A cura della redazione
L'INAIL con la circolare n. 55 del 21 ottobre 2009, disposta la rivalutazione a decorrere dal 1° luglio 2009 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura e per i medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione ISTAT pari al 3,23% rispetto all'anno precedente, ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.
Settore agricolo
Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° luglio 2009 |
Euro 21.655,81 |
Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui al comma 205, comma 1, lettera b) del testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dal 1° luglio |
Euro 14.349,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria |
Assegno da corrispondere agli aventi diritto in caso di morte a decorrere dal 1° luglio 2009 |
Euro 1.893,04 |
Assegno per l'assistenza personale continuativa a decorrere del 1° luglio 2009: |
Euro 472,45 |
Settore industria
La retribuzione media è fissata in Euro 68,33 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali sono stabiliti a decorrere dal 1° luglio 2009 in: |
Euro 14.349,30 (minimale) Euro 26.648,70 (massimale) |
Ai fini della riliquidazione delle rendite i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: |
- anno 2007 e precedenti: 1,0323 - anno 2008 e 1° semestre 2009: 1,0000 |
Assegno per l'assistenza personale continuativa a decorrere del 1° luglio 2009: |
Euro 472,45 |
Assegno una tantum in caso di morte, a decorrere dal 1° luglio 2009 |
Euro 1.893,04 |
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