Il 26 luglio 2024, la Direzione Generale dell'INAIL ha emesso la Circolare n. 20 che annuncia la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità. Questa rivalutazione, effettiva dal 1° luglio 2024, è stata determinata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT tra il 2022 e il 2023.

Quadro Normativo

La rivalutazione dell'assegno di incollocabilità si fonda su una serie di norme e delibere:

  • DPR 30 giugno 1965, n. 1124: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, articolo 180.
  • Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, articolo 20, comma 6.
  • Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL del 15 maggio 2023, n. 117: Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2023.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 giugno 2024, n. 108: Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2024, basato sulla delibera del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 18.

Rivalutazione dell'Importo

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 giugno 2024, n. 108, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è stato rivalutato a 305,78 euro. Questo adeguamento riflette una variazione del 5,4% nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come registrato dall'ISTAT tra il 2022 e il 2023.

Procedura di Conguaglio

Le operazioni di conguaglio saranno gestite direttamente dalla Direzione centrale per l'organizzazione digitale dell'INAIL e verranno effettuate con il pagamento del rateo di ottobre 2024. Questa procedura garantirà che tutti i beneficiari ricevano gli importi aggiornati in modo tempestivo ed efficiente.