Entro il prossimo 17 dicembre 2007, i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sono tenuti, come di consueto, a versare, all'erario l'acconto (nella misura del 90%) delle imposta sostitutiva (fissata nell'11%) dovuta dai dipendenti sulle rivalutazioni 2007 relative ai  TFR maturati e presenti in azienda al 31-12-2006 (vale a dire TFR maturati secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile, al netto dello 0,50% dovuto al fondo pensioni, meno le quote versate ai fondi di previdenza complementare).

 

La rivalutazione 2007 (sui TFR al 31.12.2006) risulta ancora interamente a carico del datore.

 

La rivalutazione dovuta sulle quote di TFR  versate al fondo tesoreria INPS  (aziende con almeno 50 addetti: media del 2006 ovvero media dell'anno di costituzione dell'azienda; azienda con meno di 50 addetti per il solo personale acquisito a seguito di operazioni societarie provenienti da imprese con almeno 50 addetti), che risulta a carico del fondo stesso (riforma della previdenza complementare e finanziaria 2007),  avrà rilevanza e dovrà essere gestita in modo diverso (ma sempre dal datore di lavoro) a partire dal 2008 (cessazioni del rapporto a partire dal 15 gennaio 2008 e dipendenti in forza al 31.12.2008 - TFR maturati al 31.12.2007).