L'istituto assicurativo con la circolare del 31 dicembre 2001 fornisce importanti chiarimenti in ordine alla rivalutazione dei minimali e massimali di rendita decorrenti dal 1° luglio.

A seguito della pubblicazione del decreto 9 ottobre 2001 nella G.U. 21 novembre 2001 n. 271 sono in vigore i nuovi importi dei minimali e massimali di rendita: l'INAIL ha adeguato ai nuovi valori le tabelle riportate con la circolare 61/2001.

Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (v. paragrafo 5.1).

 

Anno 2001

fino al 30 giugno

dal 1° luglio

 

 

 

Retribuzione convenzionale

 

 

 

 

giornaliera

 

 

 

Lire

 

72.413

 

Lire

 

74.297

Euro

37,40

Euro

38,37

 

mensile

 

 

 

Lire

 

1.810.333

 

Lire

 

1.857.417

Euro

934,96

Euro

959,28

 

Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.

(v. paragrafo 5.2).

Anno 2001

fino al 30 giugno

dal 1° luglio

 

 

 

Retribuzione convenzionale

 

 

 

 

giornaliera

 

 

 

Lire

 

72.426

 

Lire

 

74.309

Euro

37,40

Euro

38,38

 

mensile

 

 

 

Lire

 

1.810.650

 

Lire

 

1.857.725

Euro

935,12

Euro

959,43

  

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994

(v. paragrafo 5.3).

 

Anno 2001

fino al 30 giugno

dal 1° luglio

 

Retribuzione convenzionale giornaliera

x 12 gg. mensili

 

 

Lire

 

1.614.024

 

Lire

 

1.656.000

Euro

833,57

Euro

855,25

 

 Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time

(v. paragrafo 6.3).

Anno 2001

fino al 30 giugno

dal 1° luglio

 

 

 

Retribuzione convenzionale

 

 

 

 

giornaliera

 

 

 

Lire

 

134.483

 

Lire

 

137.980

Euro

69,45

Euro

71,26

 

mensile

 

 

 

Lire

 

3.362.083

 

Lire

 

3.449.500

Euro

1.736,37

Euro

1.781,52

 

Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time

(v. paragrafo 6.3).

 

Anno 2001

fino al 30 giugno

dal 1° luglio

 

Retribuzione convenzionale oraria

 

 

 

Lire

 

16.810

 

Lire

 

17.247

Euro

8,68

Euro

8,91

 

 Retribuzione di ragguaglio

(v. paragrafo 7).

 

Anno 2001

fino al 30 giugno

dal 1° luglio

 

 

 

Retribuzione

di ragguaglio

 

 

 

 

giornaliera

 

 

 

Lire

 

72.413

 

Lire

 

74.297

Euro

37,40

Euro

38,37

 

mensile

 

 

 

Lire

 

1.810.333

 

Lire

 

1.857.417

Euro

934,96

Euro

959,28

 

Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

(v. paragrafo 8).

 

Anno 2001

fino al 30 giugno

dal 1° luglio

 

Minimo e massimo mensile

 

 

 

Lire

 

1.810.333 . 3.362.083

 

Lire

 

1.857.417 . 3.449.500

Euro

934,96 . 1.736,37

Euro

959,28 . 1.781,52

 

Alunni e studenti delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico - scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (v. paragrafo 9.7).

 

Dal 1° luglio 2001, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a L. 3.560 e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2000 / 2001 risulta uguale a L. 3.500 (calcolato sommando 8/12 di L. 3.470 e 4/12 di L. 3.560).

 

Pertanto, in ordine al periodo luglio - ottobre 2001, va applicata una integrazione di L. 30 (euro 0,02) rispetto al premio di L. 3.470 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

 Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2000 / 2001 e per l'anticipo del premio 2001 / 2002:

 

Alunni

e studenti

di scuole

ed istituti

non statali

 

 

premio

annuale

a persona

Anno scolastico 2000 / 2001:

regolazione

Anno scolastico 2001 / 2002:

anticipo

 

Lire

 

3.500

 

Lire

 

3.560

Euro

1,81

Euro

1,84