Rivalutati gli importi mensili degli Assegni per il Nucleo Familiare
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 65 del 15 maggio 2024, ha comunicato di aver rivalutato i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il Nucleo Familiare, in vigore dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.
Si ricorda che, a partire dal 1° marzo 2022 u.s.:
a) non sono più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali è subentrata la tutela dell’Assegno unico;
b) continuano, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
In virtù di quanto sopra, la rivalutazione in commento riguarda esclusivamente le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
In merito ai nuclei c.d. orfanili si ricorda, da ultimo, che la disposizione contenuta nell’art. 2, c. 8, del D.L. 69/1988 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro (si veda INPS, circolare 34/2022).
È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).
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