Sanitari: rivalutate le rendite per le malattie da sostanze radioattive
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con i Decreti nn. 132 e 133 pubblicati sul sito istituzionale ministeriale nella sezione “Pubblicità legale”, entrambi datati 31 ottobre 2023, ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione delle retribuzioni convenzionali da assumere per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei lavoratori del settore sanitario che hanno contratto malattie o subito lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
In particolare, i decreti ministeriali attuano l’art. 11 del D.lgs. 38/2000 in base al quale, con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza, è rivalutata annualmente, su delibera del CdA dell’INAIL, con decreto del Ministero del lavoro.
Il primo decreto (n. 132/2023), che tiene conto della nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’INAIL del 2 agosto 2023 che ha fissato nel 2,53% la rivalutazione delle prestazioni economiche, fissa nella misura di euro 62.937,51 la retribuzione convenzionale annua che deve essere presa in considerazione per la liquidazione delle rendite a favore dei medici per le malattie o le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
Invece, il Decreto 133/2023 determina in euro 28.363,74, la medesima retribuzione, che a decorrere dal 1° luglio 2023 deve essere assunta per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi, sempre per le stesse causali sopra citate
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