Riunioni sindacali: il datore di lavoro può controllare l’effettiva partecipazione del dipendente
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4943 del 20 febbraio 2019, ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzi i permessi sindacali ex art. 30 della L. 300/1970 esclusivamente per scopi personali.
Mentre le attività in genere necessarie per l’espletamento del mandato sindacale non sono controllabili, ma comunque censurabili, specie laddove si accerti che il permesso venga utilizzato per fini personali, la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi può essere naturalmente controllabile e, in caso di accertata mancata partecipazione, certamente sanzionabile.
I permessi sindacali retribuiti previsti dal citato art. 30 per i dirigenti provinciali e nazionali delle OO.SS. possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi; ne consegue che l’utilizzo per finalità diverse (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica la cessazione dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti del diritto. Inoltre, l’indebita utilizzazione dei permessi non si traduce in un inadempimento ma rivela l’inesistenza dei uno degli elementi costitutivi del diritto; ne consegue che, in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo onere, non fornisca la prova dell’esistenza del diritto, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l’assenza del dipendente è ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile.
Nella fattispecie in esame, in seguito ad accertamenti svolti dal datore di lavoro, è emerso che un lavoratore, durante i permessi retribuiti ex art. 30 L. 300/1970, si era dedicato ad attività ricreative/personali del tutto avulse dai permessi ottenuti e, comunque, non aveva partecipato alle riunioni degli organi direttivi dell’organizzazione sindacali per cui detti permessi erano stati ottenuti.
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