Sulla G.U. n. 231/2023 è stato pubblicato il DPCM 27 settembre 2023 che, attuando l’art. 1 del DL 20/2023 (convertito nella Legge 50/2023), determina per il triennio 2023-2025 i flussi d’ingresso di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell’ambito delle quote che al di fuori di esse.

Come si ricorderà infatti, dopo la strage di Cutro, al fine di contrastare l’immigrazione clandestina e semplificare l’ingresso legale dei lavoratori stranieri, il Governo italiano ha adottato d’urgenza il DL 10/03/2023 n.20 (in G.U. n. 59/2023) che, in deroga all’art. 3 del T.U. immigrazione, prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, non siano più solo fissate annualmente, ma per il triennio 2023-2025.

Detto decreto viene sempre approvato dal Consiglio dei Ministri, con la novità che viene chiesto un parere anche alle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se al termine dei 30 giorni il parere non è stato reso, il decreto viene comunque adottato.

Il decreto stabilisce le quote d’ingresso per ciascuno dei tre anni, tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Anche se le quote d’ingresso sono definite per un triennio, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, verranno adottati ulteriori decreti.

Tra le novità di maggior rilievo contenute nel DPCM 27 settembre 2023, si segnala che vengono riattivate le quote specifiche riservate a colf e badanti.

In ogni caso, in generale, il DPCM prevede che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive: 136.000 unità per l'anno 2023, 151.000 unità per l'anno 2024 e 165.000 unità per l'anno 2025.

Tra le novità di maggior rilievo contenute nel DPCM, si segnala:

- la previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari;

- il riconoscimento di una via preferenziale, nell’assegnazione delle quote, ai datori di lavoro agricolo che non sono risultati assegnatari di tutta o parte della manodopera richiesta con il previgente decreto flussi, rispetto ai nuovi richiedenti;

- la riattivazione di una quota specifica riservata a colf e badanti.

Settori e/o attività particolari

Nell’ambito delle citate quote complessive, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:

- 53.450 unità per l'anno 2023 (52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo);

- 61.950 unità per l'anno 2024 (61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo);

- 71.450 unità per l'anno 2025 (70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo).

Rispetto ai previgenti Decreti sui flussi d’ingresso, il Governo ha accolto le richieste provenienti dal mondo produttivo che richiedevano un ampliamento dell’ambito di applicazione, includendo settori e/o mestieri in cui è carente la manodopera già presente sul territorio nazionale. L’elenco è stato così esteso agli autisti di autobus, al personale della pesca, agli acconciatori, agli elettricisti e agli idraulici. Settori e/o professionalità non contemplate in precedenza.

Accordi contro i traffici migratori irregolari

Nell’ambito delle quote massime annuali sopra citate sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia, entro le seguenti quote:

- 2.000 unità per l'anno 2023 (1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo);

- 2.500 unità per l'anno 2024 (2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo);

- 3.000 unità per l'anno 2025 (2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo).

Accordi sulla cooperazione in materia migratoria

Il DPCM prevede che nell’ambito delle quote massime riservate al lavoro subordinato non stagionale nei particolari settori e/o attività sopra ricordati, alcune siano destinate ai cittadini stranieri che provengono da Stati che hanno stipulato o stipuleranno nel triennio 2023-2025 con l’Italia specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria.

Nello specifico si tratta di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Rispetto al Decreto Flussi 2022, il nuovo DPCM ha aggiunto la Giordania e il Kirghizistan.

Ai cittadini provenienti da questi Paesi sono riservate: 25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025.

Invece a chi proviene da altri Stati con i quali l’Italia stipulare i predetti accordi vengono riservate: 12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025.

Soggetti specifici

Nell’ambito della quota massima sopra prevista per i settori particolari per ciascuna annualità, sono riservate quote d’ingresso sia per lavoro subordinato che autonomo ai seguenti soggetti:

- Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Venezuela: 100 unità per ogni anno del triennio di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo.

- Apolidi e rifugiati: 200 unità per ogni anno del triennio di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo.

- Colf e badanti: 9.500 unità per ogni anno del triennio.

Conversioni

Il DPCM, sempre nell’ambito della quota massima sopra prevista per i settori particolari per ciascuna annualità, autorizza la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato dei seguenti titoli di soggiorno:

- permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le seguenti quote: 4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025;

- permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote: 100 unità per ciascun anno del triennio.

E’ inoltre consentita la conversione in permessi per lavoro autonomo, di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote: 50 unità per ciascun anno del triennio.

Lavoro autonomo

Come gli anni scorsi, il DPCM sui flussi d’ingresso riserva 500 quote per motivi di lavoro autonomo purché lo straniero appartenga ad una delle seguenti categorie:

- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

- cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Lavoro stagionale

Nell’ambito delle quote complessive ricordate all’inizio e fissate per ciascun anno del triennio, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero: 82.550 unità per l'anno 2023, 89.050 unità per l'anno 2024 e 93.550 unità per l'anno 2025.

Entro i predetti limiti massimi, sono ammessi in Italia:

- lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 unità nel 2025;

- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari entro le seguenti quote: 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 3.500 unità nel 2025;

- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.

Come gli anni precedenti 2.000 quote sono riservate in via preferenziale ai lavoratori che hanno fatto ingresso in Italia per svolgere lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali i datori di lavoro hanno presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Inoltre, in via prioritaria, viene riservata in ambito agricolo, una quota pari a 40.000 per il 2023, 41.000 per il 2024 e 42.000 per il 2025 a favore degli stranieri che provengono da uno dei particolari Stati sopra citati le cui istanze di nulla osta sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione  cooperative  italiane  e  Associazione  generale cooperative italiane).

Quote sono riservate prioritariamente anche per il settore turistico. In particolare: 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 unità nel 2025 sono assegnate alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

Presentazione delle domande

Le istanze di nulla osta per lavoro subordinato o autonomo riservate ai lavoratori stranieri che provengono da uno degli specifici Paesi sopra citati dovranno essere inoltrate a decorrere dalle ore 9.00 di sabato 2 dicembre 2023.

Quelle relative ai cittadini di Paesi che concluderanno con l’Italia nel corso del triennio 2023-2025 accordi di cooperazione in materia migratoria, agli stranieri di origini italiane, agli apolidi e a colf e badanti, incluse le conversioni, dovranno essere inoltrate dalle ore 9.00 di lunedì 4 dicembre p.v.; mentre quelle per lavoro stagionale dalle ore 9.00 di martedì 12 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli anni 2024 e 2025 decorreranno dal 5, dal 7 e dal 12 febbraio di ciascun anno per le varie tipologie di ingressi.

La data ultima in tutti i casi è il 31 dicembre di ogni anno, salvo che le quote non si esauriscano prima.

Il DPCM assegna ai Ministeri interni-lavoro-agricoltura-sovranità alimentare-turismo e affari esteri, il compito di adottare un’apposita circolare congiunta che dovrà definire le modalità operative oltre a indicare la documentazione necessaria a dimostrare (a cura del datore di lavoro interessato all’assunzione dello straniero) di aver previamente verificato, presso il Centro per l’impiego, l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

In ogni caso, il DPCM prevede che il datore di lavoro possa autocertificare la sussistenza di uno dei requisiti che attesta l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (consistenti in: mancata risposta da parte del Centro per l’impiego entro 15 giorni dalla richiesta di personale, non idoneità del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego a ricoprire il ruolo richiesto dal datore di lavoro oppure mancata presentazione al colloquio del lavoratore individuato dal Centro per l’impiego).