Ritenute previdenziali ed assistenziali: depenalizzato l'omesso versamento
A cura della redazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, il D.Lgs. 8/2016, contenente disposizioni in materia di depenalizzazione.
Di particolare importanza in materia di lavoro, l’art. 3, comma 6, che ha riscritto l’art. 2, comma 1bis, del DL 463/1983 (L. 638/1983), relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
La nuova norma, in vigore dal 6 febbraio p.v., prevede che “l‘omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
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