Il datore di lavoro che non ha sopportato un costo specifico per la produzione del bene in natura corrisposto al lavoratore, non deve operare la ritenuta d'imposta sui redditi in natura erogati (CAS 29/08/2001 n.11330). Nel caso di specie un'azienda di trasporti pubblici aveva erogato, come reddito in natura, ai propri dipendenti delle tessere di libera circolazione gratuita per dipendenti e familiari. Pertanto l'obbligo della ritenuta non sussiste in quanto le tessere permettevano di utilizzare servizi propri dell'azienda, non essendo corretta un'eventuale quantificazione di questi costi come minor ricavo conseguito dall'azienda.