Ritenuta d’acconto sulle somme riconosciute al dipendente dal Tribunale
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 222 del 29/03/2021, ha precisato che le somme che vengono riconosciute al dipendente dal Tribunale, a seguito della conclusione di una causa volta ad accertare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, devono essere soggette a ritenuta d’acconto.
L’Agenzia delle entrate ha colto l’occasione anche per ribadire (Ris. 155/E del 2002) che in tema di risarcimento dei danni o indennizzi percepiti da un soggetto, è principio generale quello per cui laddove l’indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (c.d. lucro cessante).
Viceversa, se il risarcimento erogato è diretto ad indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (c.d. danno emergente), e ha la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, in quest'ultimo caso assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
Nel caso in esame, le somme liquidate dal Tribunale adìto, volte a rifondere alla parte ricorrente i danni subiti, sono da considerarsi imponibili dal momento che, seppur stimate in via equitativa, sono calcolate in ragione del trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo e, pertanto, non sono volte a risarcire un danno emergente.
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