La Covip, con circolare n. 1174 del 22 marzo 2017, ha fornito indicazioni operative in ordine all’applicazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla Legge di Bilancio 2017.

Per il predetto periodo, in favore dei soggetti cessati dal lavoro ed in possesso dei requisiti per chiedere l’APE, sarà ammessa l’erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare a cui risultino iscritti, in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio.

La Covip precisa che la RITA riguarda i soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita. I soggetti interessati alla fruizione, devono produrre alla propria forma pensionistica complementare la certificazione Inps del possesso dei requisiti per l’APE. Inoltre, occorre l’accertamento dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Resta fermo che non è necessario che il lavoratore abbia fruito dell’APE. Infatti, ci si può avvalere tanto congiuntamente quanto alternativamente dell’APE e della RITA.

Accertata la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla RITA, rientra nella competenza della forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione, nonché definire, in accordo con il richiedente, la periodicità del frazionamento.

In ogni caso, nell’ipotesi di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle RATE non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole della premorienza di cui alla normativa di settore.

Per quanto riguarda gli iscritti assoggettati alle previsioni del d.lgs. n. 252/2005, alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall’art. 11, c. 10 della predetta disposizione.