L'Agenzia delle entrate con la circolare 22E/2003 ha fornito risposte ai numerosi quesiti formulati durante i convegni organizzati dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle finanze. In particolare con la predetta circolare l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 8 per i soggetti che versano il minimo di euro 300, per chi ha omesso la dichiarazione originaria, per chi vuole rateizzare le somme dovute, per gli effetti che produce sui dipendenti. Come opera la franchigia - Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa semplice e di contestuale versamento del minimo dovuto pari a euro 300,00 (per ogni periodo d'imposta interessato) le agevolazioni previste (franchigia e mancata proroga dei termini di accertamento) esplicano i loro effetti solamente in relazione ai tributi ed agli imponibili espressamente integrati; ciò significa che se in un determinato periodo d'imposta il contribuente non indica alcun imponibile da integrare ma versa solamente il minimo dovuto non usufruirà di alcuna agevolazione. Allo stesso modo se l'imponibile ad essere integrato è solamente quello ai fini Irpef è evidente che otterrà, esclusivamente in relazione al predetto tributo e solo per detto anno, la franchigia e l'inibizione della disposizione sulla proroga dei termini di accertamento di cui all'articolo 10. Altra precisazione ha riguardato il caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria (es. mod. 770); in questa ipotesi, visto che gli effetti preclusivi prodotti dall'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, elencati nelle successive lettere dalla a) alla c) (preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo, estinzione sanzione amministrative tributarie e previdenziali, non punibilità per i reati tributari espressamente elencati) si producono, per ciascuna annualità definita, limitatamente ai maggiori imponibili, alla maggiore imposta sul valore aggiunto (ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative, aumentati della cosiddetta "franchigia", l'agenzia ha precisato che la franchigia opera anche nel caso che l'integrazione sia riferita ad annualità per la quale la dichiarazione originaria non sia stata presentata. Infatti l'applicazione letterale della norma produce il fatto che la franchigia è determinata con esclusivo riferimento all'imponibile o all'imposta esposti nella dichiarazione integrativa. Lavoratore dipendente - Come abbiamo detto tra i soggetti ammessi alla presentazione della dichiarazione integrativa ci sono i sostituti d'imposta i quali, aderendo alla definizione agevolata delle ritenute sui contribuenti sostituiti, in base ai principi generali sulla sostituzione, producono effetti anche sul percipiente, in quanto il sostituto agisce "in luogo" del sostituito per fatti e situazioni riferibili a quest'ultimo. Ciò significa che ai fini dell'accertamento dei redditi, il sostituito potrà avvalersi delle imposte effettivamente versate sui redditi al medesimo corrisposti così come evidenziati dal sostituto nella dichiarazione integrativa presentata. E' evidente che se nel medesimo anno il percipiente (es. dipendente) ha prodotto ulteriori redditi da altre fonti l'Amministrazione finanziaria potrà accertare tali redditi e su di essi irrogare le relative sanzioni. Da ultimo si ricorda che per espressa previsione letterale della norma, è esclusa la possibilità di rivalsa del sostituto per le eventuali ritenute inserite nella dichiarazione integrativa; l'agenzia precisa che eventuali pattuizioni tra le parti con le quali il sostituito si impegna a tenere indenne il sostituto del danno sofferto per il perfezionamento del condono non rilevano ai fini tributari. Altre precisazioni - La facoltà di rateizzazione prevista per i contribuenti che devono versare somme maggiori di determinate soglie è estendibile anche ai sostituti d'imposta che integrano le ritenute dovute. Ultimo chiarimento è quello che riguarda il contribuente che pur avendo versato tutte le imposte dovute, ha omesso la presentazione della dichiarazione originaria (caso classico per i sostituti d'imposta che hanno versato tutte le ritenute effettuate nei singoli periodi ma hanno dimenticato la presentazione del modello 770). In questo caso è necessario indicare nella dichiarazione integrativa l'imponibile relativo alla dichiarazione originaria omessa; per quanto riguarda gli importi da versare il contribuente può scomputare le ritenute versate mentre non può richiedere detrazioni di imposta eventualmente spettanti. E' evidente che nell'ipotesi in sui non vi sia una maggiore imposta da versare dovrà comunque provvedersi al pagamento dell'importo minimo pari a ? 300,00; l'agenzia precisa però che le eventuali ritenute versate in eccesso non danno diritto al rimborso delle medesime così come previsto dalla normativa in esame.