L'agenzia delle entrate, con le circolari 18/06/2001 n.57 e 58, ha fornito le risposte ai quesiti relativi all'applicazione dei crediti d'imposta introdotti dalla legge finanziaria 2001. Riassumiamo di seguito i punti di particolare rilevanza delle due circolari. - i contratti di riallineamento non rilevano come nuove assunzioni ai fini dell'applicazione del credito d'imposta per le nuove assunzioni ex art. 7 L. 388/2001. - l'ulteriore agevolazione di L. 400.000 prevista per le nuove assunzioni effettuate nelle zone del Mezzogiorno spetta a tutti i datori di lavoro e non solo alle imprese. - il credito d'imposta per i nuovi assunti può essere goduto insieme agli altri incentivi. - ai fini della verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale rilevano anche i lavoratori che hanno cessato l'attività a seguito di atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro; - non rilevano nel calcolo della media degli occupati i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto. - ai fini del calcolo della media dei lavoratori occupati è necessario adottare una metodologia idonea ad individuare il valore medio giornaliero. - la media dei lavoratori occupati nel periodo 1° ottobre 1999 e 30 settembre 2000 da confrontare con i lavoratori a tempo indeterminato in forza alla fine di ogni mese. In questa ipotesi il credito d'imposta rappresenta l'ammontare corrispondente a tale frazione. - il credito d'imposta maturato alla fine di ciascun mese può essere utilizzato solo a partire dal mese successivo. - in caso di cessazione dell'attività il credito d'imposta maturato non può essere rimborsato in assenza di versamenti con il mod. F24.