La Corte di Cassazione, con le sentenze 2 gennaio 2002, n. 12 e n. 14, interviene in materia di riconoscimento dell'indennità per ferie non godute in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Le due sentenze pur vertendo sul medesimo oggetto sono in contrasto tra loro. Infatti con la sentenza 2 gennaio 2002, n. 12, la Suprema Corte stabilisce che, interpretando restrittivamente sia l'art. 36 della Costituzione sia l'art. 2109 c.c., solo in presenza di una effettiva prestazione lavorativa esiste la possibilità di corrispondere l'indennità sostitutiva al dipendente in quanto il compenso per mancato godimento delle ferie è legato al recupero delle energie psicofisiche. Quindi se il lavoratore dipendente non presta la propria attività non ha diritto alle ferie. Mentre con la sentenza 2 gennaio 2002, n. 14, la Corte di Cassazione stabilisce che, adottando un criterio interpretativo estensivo e conformandosi all'attuale orientamento giurisprudenziale, la domanda di prepensionamento del lavoratore non implica automaticamente una rinuncia al pagamento delle ferie mancate. In altre parole, ai fini della maturazione delle ferie, non è indispensabile che il lavoratore svolga effettivamente l'attività lavorativa, ma è sufficiente che esista il rapporto di lavoro. Al fine di far luce sulla controversia questione è necessario che la Suprema Corte intervenga ora a Sezioni Unite.