La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n.5 del 15/11/2012, ha precisato che il datore di lavoro che in sede di verifica del rischio stress lavoro-correlato accerti la necessità di un intervento correttivo, possa legittimamente effettuare ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. valutazione approfondita, al fine di raccogliere informazioni sulla percezione soggettiva dei lavoratori.
Secondo il DLgs 81/2008 la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva approvate il 17/11/2010. Queste ultime prevedono che la valutazione si svolga in due fasi: una necessaria (c.d. preliminare) e una eventuale (c.d. approfondita) da effettuare soltanto se la prima riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci.
In quest’ultimo caso è possibile pianificare e adottare opportuni interventi correttivi come ad esempio quelli organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.
Infatti nulla vieta che questi strumenti da utilizzarsi nella valutazione approfondita possano essere fruiti dal datore di lavoro anche nella valutazione preliminare, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto.
La Commissione interpelli sulla sicurezza, sottolinea infine che il datore di lavoro dovrà avere cura di identificare con puntualità tempi e modi dell’applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.