INAIL ha pubblicato il volume contenente le indicazioni di sicurezza per il personale di laboratorio per fare fronte ai rischi di esposizione ad agenti chimici

Cosa tratta?

Le sostanze chimiche utilizzate nei laboratori di ricerca possono essere numerose e con caratteristiche di pericolosità molto diverse. Gli effetti sulla salute dovuti all’esposizione ad agenti chimici possono essere sia locali che sistemici, sia acuti che cronici e possono variare a seconda dell’organo bersaglio, della dose, della frequenza, della durata e della via di esposizione.

Ci sono diversi segni/sintomi di esposizione alle sostanze chimiche, legati alle caratteristiche di pericolosità, reattività e via di esposizione. Molti dei segni e dei sintomi dell’esposizione alle sostanze chimiche sono simili, ma ci sono alcuni segni specifici che sono indicativi di particolari composti.

Il documento pubblicato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro vuole fornire al personale addetto ai laboratori una guida rapida e di facile consultazione per identificare il rischio chimico e adottare le giuste indicazioni di lavoro in sicurezza.

Il documento fornisce le buone prassi da mantenere in laboratorio, nell’utilizzare cappe e bombole di gas a pressione. Inoltre fornisce un elenco di sostanze e miscele pericolose, con la relativa classificazione, etichettatura e descrizione del pericolo connesso.

Il documento prosegue con l’analisi delle varie sezioni che compongono le schede dati di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose, l’indicazione per un corretto stoccaggio e manipolazione e le istruzioni per una corretta scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Il documento conclude la sua analisi con la gestione del primo soccorso in caso di incidenti, l’elenco delle sostanze chimiche tra loro incompatibili, e le caratteristiche della segnaletica.

Quando entra in vigore?

Il volume è stato pubblicato il 25 settembre 2023.

Indicazioni operative

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici, che deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Tale valutazione include sia quella del rischio per la salute, correlata a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, che quella del rischio per la sicurezza, collegata principalmente alle proprietà chimico-fisiche, oltre che alla tossicità acuta.

Il processo di valutazione del rischio prende in considerazione tutte le possibili vie di esposizione (inalatoria, cutanea, ingestione) e comporta l’individuazione dei pericoli, la valutazione dell’esposizione e dei soggetti esposti. A tale scopo il datore di lavoro determina preliminarmente la presenza nell’ambiente di lavoro di tutti gli agenti chimici pericolosi, facendo un accurato censimento e controllandone la classificazione; sono utili l’etichettatura e le informazioni riportate nelle Schede dati di sicurezza o desumibili da altre fonti di letteratura (ad es. Banche dati chimico-fisiche, tossicologiche ecc.).

La valutazione dei rischi deve essere aggiornata periodicamente, o in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero invalidarla, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

Qualora il processo di valutazione del rischio chimico si concluda con il giudizio di rischio “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”, il datore di lavoro applica solo le misure e i principi generali di prevenzione dei rischi.

Negli altri casi il datore di lavoro deve attuare misure specifiche di prevenzione e di protezione (art. 225 del d.lgs. 81/2008), tra cui la più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso (o del processo) con un altro che, nelle condizioni di uso, non lo è o lo è meno. Quando la natura dell’attività non consente la sostituzione, il datore di lavoro riduce il rischio mediante l’applicazione delle seguenti misure, in questo ordine di priorità:

  1. Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati.
  2. Appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, ecc.).
  3. Misure di protezione individuale, compresi i DPI.
  4. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Inoltre, quando il rischio non è basso per la sicurezza, devono essere predisposte misure da attuare in caso di incidenti o di emergenze (art. 226); quando il rischio non è irrilevante per la salute deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria (art. 229) e devono essere istituite e aggiornate le cartelle sanitarie di rischio (art. 230).