L'INPS, con la circolare 28/02/2008 n.26, ha fornito alcune precisazioni in merito alla facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia prevista dalla Legge Finanziaria 2007 anche ante 31/12/1996 (art.4, c.2, L. 53/2000).

Più precisamente l'INPS fa seguito al decreto attuativo 31/08/2007 dell'art. 1, c.789 L. 296/2006 con il quale sono state definite le modalità di esercizio della predetta facoltà.

Prima di tutto l'INPS ricorda che la nuova facoltà di riscatto trova applicazione a decorrere dal 1/01/2007 e quindi anche per le domande presentate a partire da tale data ma riferite a periodi anteriori al 31/12/1996.

Poichè il testo normativo fa esplicito riferimento a lavoratori dipendenti, sta a significare che l'accesso al riscatto è limitato ai soli soggetti in condizione attiva al momento della presentazione della domanda. Restano pertanto esclusi i soggetti già pensionati e loro superstiti all'atto delal richiesta del riscatto.

Il periodo di aspettativa riscattabile è quello fruito per gravi motivi relativi a: lo stesso lavoratore, a un componente della famiglia anagrafica di quest'ultimo, ai soggetti ex art. 433 c.c. anche se non conviventi o ai soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore anche se non conviventi.

Infine per gravi motivi si intendono: le necessità familiari derivanti da decesso, le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura e nell'assistenza, le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente o situazioni derivanti da patologie acute o croniche.

Per accedere al riscatto è necessario che il periodo di aspettativa sia provato da registrazioni ufficiali quali il libro paga, il libro matricola e il libretto di lavoro o altre dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro.