Riscatto dei corsi di studio anche per gli iscritti alla Gestione separata INPS
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 13/05/2004 n.82, ha impartito le istruzioni operative per il riscatto dei periodi di frequenza a corsi di studio per il conseguimento di un diploma universitario da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS ex lege 335/95.
I periodi che possono essere riscattati sono quelli successivi al 31/03/1996.
Non sono previsti termini per presentare la domanda di riscatto, ma è lasciata piena libertà all'interessato.
Possono essere riscattati i periodi di corso legale privi di copertura contributiva non solo presso l'ordinamento al quale la domanda è diretta, ma anche in ciascuno degli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa presso cui l'interessato sia titolare di conto assicurativo.
Se il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, risulta titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, potrà scegliere in quale di essi esercitare la facoltà di riscatto. A tale proposito, l'INPS ricorda che non è ammesso il riscatto per gli stessi periodi per i quali sia già stata esercitata analoga facoltà in altro ordinamento pensionistico obbligatorio.
Ulteriori condizioni previste per l'esercizio della facoltà di riscatto sono:
- l'avvenuto conseguimento del diploma di livello universitario relativo al periodo di corso oggetto del riscatto;
- la titolarità di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
La possibilità di accedere al riscatto è riconosciuta sia al diretto interessato sia ai suoi superstiti (in tale ultimo caso la determinazione dell'onere dovrà avvenire con riferimento alla data del decesso dell'assicurato).
Per la richiesta di riscatto deve essere utilizzato il modulo di domanda allegato alla circolare 82/2004 oppure prelevato dal sito web dell'Istituto.
L'INPS ricorda che a breve sarà possibile, in alternativa, compilare il modello on line ed inviarlo telematicamente alla sede di competenza.