La pensione di invalidità non va a decurtare l'importo spettante come risarcimento del danno spettante a seguito di incidente stradale (Cass. 28/07/2005 n.15822).
Infatti secondo la Suprema Corte il lavoratore che, a causa della invalidità provocata da altrui illecito extracontrattuale, sia stato costretto al pensionamento anticipato, ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita dei proventi della sua attività lavorativa fino al compimento dell'età pensionabile, dovendosi escludere la possibilità di compensazione di questo danno con i redditi della pensione percepita.
L'anticipato pensionamento di invalidità non esclude, se frutto di una scelta necessitata del lavoratore, il nesso di causalità tra l'invalidità e la perdita del reddito di lavoro dipendente che, dunque, deve essere riconosciuta in quanto lucro cessante; il reddito che il lavoratore trae dal pensionamento, in quanto dipendente da un titolo diverso, non può compensare il costo del danno legato alla perdita del reddito di lavoro dipendente ricollegabile sotto il profilo causale alla invalidità.