Ripristinato il lavoro intermittente anche nel settore spettacolo
A cura della redazione

L'ENPALS, con la circolare 30/09/2008 n.18, in merito alla reintroduzione nel nostro ordinamento del contratto di lavoro intermittente ad opera del DL 112/2008 dopo la sua abrogazione disposta dalla L. 247/2007, ha precisato che tra le tipologie di attività previste dal RD 2657/1923 per le quali è possibile richiedere il lavoro discontinuo vi è anche quella che in particolare interessa il settore dello spettacolo, ossia quella riportata al n.45 "Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici".
Invece con riferimento, invece, alla tipologia di contratto di lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (es. il fine settimana, le ferie
estive, etc.) a titolo esemplificativo l'Enpals evidenzia l'ipotesi dei lavoratori dipendenti da
società sportive che pongono in essere le loro prestazioni nel week-end, tra cui i c.d. steward.
Infine, conclude la circolare 18/2008, per il contratto di lavoro intermittente è prescritta la forma scritta ai fini della prova di alcuni elementi quali, ad esempio, la durata, la sussistenza delle ipotesi che ne consentono la stipulazione, il luogo, la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata, il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità ove prevista.
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