La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 14904 del 28 maggio 2024, ha disposto che senza accordo individuale o aziendale, il datore di lavoro non può imporre al dipendente di fruire del riposo compensativo, spettante per aver prestato attività lavorativa durante la domenica, nei giorni di festività infrasettimanali, a nulla rilevando che tali giorni siano stati previsti dall’azienda come lavorativi. ​

Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte ad un lavoratore era stato chiesto di prestare attività lavorativa durante la domenica, giorno previsto contrattualmente per il riposo settimanale.​

Per il lavoro svolto nella giornata di domenica, il CCNL applicato dall’azienda (settore Terziario) prevede che al dipendente spetti la normale retribuzione con la maggiorazione del 30% e il diritto di fruire del riposo compensativo nel giorno successivo.

Il datore di lavoro ha deciso unilateralmente di far fruire il riposo compensativo al lavoratore nelle giornate festive del 7 e 8 dicembre, dato che tali giorni erano stati considerati nella programmazione trimestrale della società come giorni di apertura del negozio.

Il lavoratore si è rivolto al Tribunale affinchè giudicasse illegittima la decisione unilaterale del datore di lavoro.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del lavoratore, mentre la Corte d’appello ha riformato la sentenza ritenendo legittima la decisione datoriale, dato che il negozio era aperto durante le giornate festive e sia il CCNL che l’accordo integrativo non escludono la possibilità di godere del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali.

Il lavoratore si è così rivolto alla Corte di cassazione, la quale ha ritenuto errata la sentenza d’appello nella parte in cui giudica legittima la collocazione del riposo compensativo nelle giornate di festività nazionali.

I giudici di legittimità richiamano le precedenti pronunce (Cass. n. 22482/2016 e n. 21209/2016) secondo cui il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanale è un diritto soggettivo che non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale del primo, anche se motivata da esigenze produttive.​

La rinuncia al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati dalle Organizzazioni sindacali cui il lavoratore ha conferito esplicito mandato. ​

Risulta quindi non conforme al diritto la possibilità di godimento del riposo compensativo nei giorni di festività infrasettimanali perché considerati nella programmazione trimestrale dell’azienda come di apertura del negozio, dato che tale programmazione non equivale ad accordo individuale o aziendale avente ad oggetto la rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali.