Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 23 del 24 settembre 2015, ha reso noto che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 46 del T.U. maternità, non trova applicazione nei confronti del datore di lavoro nel caso in cui la lavoratrice, dopo aver richiesto di voler fruire dei riposi per allattamento previsti dall’art. 39 del DLgs 151/2001, in modo spontaneo e per esigenze personale decide di rinunciarvi.

Infatti a differenza del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il diritto ai riposi orari. 

Solo se la lavoratrice decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta il godimento troverà applicazione la citata sanzione amministrativa.

In ogni caso, conclude il Ministero del lavoro, i servizi ispettivi verificheranno se la rinuncia è stata effettivamente spontanea da parte della lavoratrice. 

A tal fine la rinuncia deve essere giustificata da ragioni che rispondono in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice, come ad esempio frequentare un corso di formazione oppure essere impossibilitata a rientrare a casa in conseguenza di uno sciopero dei mezzi pubblici.