Il Ministero del lavoro, con la circolare 19/10/2009 n.76 rispondendo ad un'istanza di interpello avanzata da Confindustria, ha precisato che trova applicazione il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall'art.8, c.1, L. 689/1981 anche nei confronti del datore di lavoro che commette con un'unica azione o omissione una pluralità di violazioni delle disposizioni del DLgs 66/2003 sui riposi giornalieri e settimanali.
Il dubbio nasce dal fatto che con la circolare 8/2005 il Ministero del lavoro, fornendo precisazioni in merito alla riforma dell'orario di lavoro, ha espressamente sottolineato che devono essere applicate tante sanzioni nei confronti del datore di lavoro quanti sono i lavoratori interessati dalla violazione commessa nei loro confronti per i riposi giornalieri o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 8. C.1, L. 689/81 che regolamenta appunto il c.d. cumulo giuridico delle sanzioni.
Secondo il Ministero detta locuzione contenuta nella circolare 8/2005 deve essere interpretata nel senso che non trova applicazione il cumulo giuridico in sede di accertamento e/o contestazione degli illeciti, ma nel senso che è ammesso mediante il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione, sempre che sia possibile configurare l'unicità della condotta illecita a fronte di una pluralità di violazioni.