L'INPS, con la circolare 15/10/2009, n.112, facendo seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 09/09/2008 che ha ritenuto ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del bambino, ha precisato che il padre dipendente potrà beneficiare dei riposi fino all'anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, mentre non potrà recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.
Nel caso in cui il padre avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte a tale titolo.
Se invece il padre dipendente ha fruito nel periodo intercorrente tra la fine dei tre mesi dopo il parto e il compimento dell'anno di vita del bambino (durante il quale avrebbe potuto beneficiare dei riposi giornalieri) di assenze orarie ad altro titolo come le ferie e i permessi orari, potrà richiedere al datore di lavoro e all'INPS la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri.
A tal fine il padre lavoratore deve presentare apposita domanda corredata della necessaria documentazione attestante di aver diritto ai riposi giornalieri poiché la madre casalinga risulta impegnata in attività che la distolgono dalla cura del bambino (come ad esempio l'essere soggetta ad accertamenti sanitari, partecipare a pubblici concorsi, essere sottoposta a cure mediche, ecc.), entro l'anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo all'ultimo giorno di fruizione dell'assenza.
Il lavoratore padre durante la fruizione dei riposi giornalieri ha diritto di percepire un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. 
Infine l'INPS fornisce anche le istruzioni operative per la corretta compilazione del mod. DM10. Più precisamente l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro che potrà portarla in conguaglio nel modello DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice D800 da riportare nel quadro D. Medesimo discorso vale per la compilazione della denuncia Emens. Invece per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi il datore di lavoro dovrà utilizzare la procedura DM10/V e dovrà rettificare le denunce Emens già trasmesse.