L'INPS, con il messaggio 1/10/2004 n.30603, ha reso noto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in ordine al contrasto interpretativo sull'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1993 n. 151, relativo al rimborso delle somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi, hanno risolto detto contrasto, in adesione all'interpretazione prospettata dall'Avvocatura dell'Istituto, con la sentenza del 4 maggio 2004, n. 8432 del seguente tenore: "La disposizione dell'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1993 n. 151, va interpretata nel senso che ai contributi da rimborsare non vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 2033 cod. civ., non puo' ritenersi in mala fede l'ente pubblico che riscuote somme dovute dal privato in base ad una legge vigente, alla cui osservanza il medesimo ente sia stato obbligato sino alla pronuncia di incostituzionalita'; l'esclusione di interessi e rivalutazione non riguarda solo la dilazione decennale della restituzione delle somme dovute alla data della pronuncia di incostituzionalita', ma si riferisce a qualsiasi tempo, compreso il periodo anteriore a tale data. Ne' tale interpretazione puo' suscitare dubbi di illegittimita' costituzionale, in relazione agli art. 3, 24 e 113 Cost., poiche' la disciplina, da parte del legislatore ordinario, degli effetti retroattivi delle dichiarazioni di incostituzionalita' e' espressione di discrezionalita' e trova ragionevoli limiti nelle esigenze della finanza pubblica (v. sent. Corte cost. n. 320 del 1995)."